OGGETTO: Elezioni amministrative nei comuni delle regioni a statuto ordinario di domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025.
Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale – Divieto per le Pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione. Circ. M.I. n. 19/2025.
Con decreto del Ministro dell’interno del 24 marzo 2025 è stata fissata la data di svolgimento del turno ordinario annuale di elezioni amministrative nei comuni delle regioni a statuto ordinario per i giorni di domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025.
Per completezza, si informa che, con deliberazione della Giunta regionale siciliana n. 92 del 19 marzo 2025, negli stessi giorni è stata fissata la data del primo turno e dell’eventuale turno di ballottaggio per le elezioni amministrative della tornata annuale 2025 nei comuni interessati della Regione.
In questa Provincia sono interessati al rinnovo degli organi elettivi i comuni di Contigliano e Pescorocchiano, per i quali sono stati convocati i comizi elettorali con decreto prefettizio in datato 1° aprile 2025.
Si richiamano, con la presente nota, le disposizioni e i primi adempimenti di maggiore urgenza afferenti il procedimento elettorale, per i profili di interesse di codesti Uffici.
- Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale
Dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l’arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.
Si fa riserva di rendere noti gli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti eventualmente adottati, per quanto di rispettiva competenza, dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
- Divieto per le Pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione
Ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, «è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni».
Trova altresì applicazione, per le elezioni comunali, l’art. 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ai sensi del quale «è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l’inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa».



