Sicurezza nei locali pubblici: oggi la presentazione del Protocollo d’intesa in Prefettura

6/08/2025 | News, Politica

Oggi, mercoledì 6 agosto 2025, alle ore 11.30, si terrà una conferenza stampa per la presentazione del Protocollo d’intesa per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici di cui all’art. 86 TULPS della provincia di Rieti.

Il Protocollo è sottoscritto da: Prefettura,  Forze di Polizia, Questura di Rieti, Comando Provinciale dei Carabinieri di Rieti, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rieti, Comune di Rieti – Associazioni di categoria (Camera di Commercio di Rieti e Viterbo, Confcommercio, CNA )

Questi  gli Impegni degli operatori economici per la prevenzione di fenomeni di illegalità e pericolo per l’ordine pubblico.

Gli operatori economici che aderiscono al presente Protocollo si impegnano all’adozione di specifiche misure di prevenzione volte a disincentivare il compimento di azioni illegali e mettere a disposizione delle Forze di polizia strumenti tesi ad agevolare l’attività di identificazione e di rintraccio dei responsabili.

In particolare, gli operatori economici si impegnano a:

  • installare sistemi di videosorveglianza adeguati alle esigenze dell’attività. I sistemi di VDS dovranno essere gestiti dai titolari degli esercizi stessi tramite gli addetti ai servizi di controllo, ovvero affidati a istituti di vigilanza privata, nel rispetto delle norme stabilite a tutela della riservatezza. In particolare, il posizionamento di tali impianti all’esterno del singolo esercizio deve assicurare esclusivamente l’inquadratura delle vie di accesso e di esodo dal locale, senza ricomprendere la strada pubblica sulla quale il medesimo locale si affaccia. Tale impegno è obbligatorio per le strutture dove vengono offerti al pubblico spettacolo e intrattenimenti, nonché per gli esercizi che sono autorizzati, ai sensi dell’art. 88 del T.U.L.P.S., a gestire scommesse e altri giochi leciti. I sistemi di videosorveglianza dovranno essere installati all’esterno dell’esercizio pubblico, assicurando la possibilità di riprendere le vie di accesso e le uscite di sicurezza del locale. È previsto l’obbligo di:
  • conservare i filmati ripresi dagli apparati di videosorveglianza per il periodo massimo consentito dalle vigenti normative in materia di tutela dei dati personali e dai discendenti indirizzi impartiti dalla competente Autorità garante;
  • manutenere e tenere in funzione i predetti apparati, al fine di evitare soluzioni di continuità nell’acquisizione delle immagini e nella relativa messa a disposizione a favore delle Forze di polizia, allorché queste ne facciano richiesta per lo svolgimento dei compiti istituzionali;
  • garantire un’’illuminazione adeguata delle aree in cui si svolge l’attività economica, anche in aggiunta all’illuminazione pubblica assicurata nelle aree immediatamente pertinenti al locale e fermo restando quanto già oggi previsto dall’art. 185 del regio decreto n. 635/1940. Sul punto, si precisa che l’adeguata illuminazione alla quale si fa riferimento non vale a sopperire la possibile carenza di illuminazione pubblica, essendo rivolta agli eventuali spazi esterni del locale, quali, a titolo esemplificativo, terrazzi, giardini, cortili o aree di parcheggio eventualmente annessi ai luoghi di esercizio;
  • assicurare il rispetto delle prescrizioni normative che disciplinano ciascuna attività economica, con particolare riferimento all’utilizzo di personale in regola con la posizione contributiva, nonché della disciplina, anche di natura fiscale, in materia di utilizzo del suolo pubblico;
  • rispettare le previsioni di legge sulla somministrazione e il consumo di alcolici sul posto nella fascia oraria dalle ore 24,00 alle ore 7,00, fermo restando l’obbligo di sospensione dell’attività di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, dalle ore 00 alle 06.00 (previsto dall’art. 6 comma 2 del D.L. n. 117 del 3 agosto 2007, coordinato dall’art. 54 della L. 120/2010) salvo che sia diversamente disposto dal Questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. Ai sensi dell’art. 14-bis della Legge 30 marzo 2001, n. 125,fanno eccezione gli esercizi pubblici autorizzati ai sensi dell’art. 86 del T.U.L.P.S. e, comunque, esclusivamente all’interno dei locali dell’esercizio e delle relative pertinenze;
  • assicurare il rispetto delle ordinanze sindacali in materia di esercizi di vendita e somministrazione di alimenti e bevande ed emissione sonore;
  • adottare il «Codice di condotta» dell’avventore, recante le regole di comportamento da osservarsi nel locale e nelle immediate vicinanze che dovrà necessariamente contenere anche le prescrizioni di cui all’Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente

Il documento dovrà essere affisso in modo ben visibile all’interno del locale e pubblicizzato anche sui siti web degli stessi esercizi, al fine di promuovere il consapevole concorso dei clienti nella prevenzione di situazioni di illegalità. Ferma restando l’insussistenza, in capo al gestore che lo abbia adottato, dell’onere di verificare l’effettivo rispetto del «Codice di condotta», la violazione del medesimo integra un motivo legittimo che consente all’esercente di rifiutare la prestazione richiesta, sulla scorta di quanto previsto dall’art. 187 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S

  • adottare ogni misura utile a tutela dei minori con particolare riferimento ai divieti di somministrazione di bevande alcoliche ai minori e di accesso agli apparecchi di intrattenimento. Restano fermi i vigenti divieti di somministrazione di bevande alcoliche a minori nonché l’obbligo di vigilanza al fine di evitare che i minori possano accedere agli apparecchi automatici da gioco oggetto dei divieti posti dall’art. 7, comma 8, del D.L. n. 158/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 189/2012. In ogni caso i gestori dei locali dovranno osservare gli obblighi di identificazione dei minori mediante la richiesta di esibizione del documento di identità e le previsioni di cui all’art. 9-quater del D.L. n. 87/2018, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2018, con particolare riferimento alla rimozione degli apparecchi privi di meccanismi idonei ad impedire ai minori di età l’accesso al gioco. L’esercente o i suoi dipendenti applicano su una parte ben visibile del corpo un timbro ad inchiostro lavabile capace di individuare l’avventore minorenne, al fine di evitare che il minore, allorquando si veda negato l’accesso a prestazioni non consentite, si rivolga altrove, cercando di eludere il controllo dell’esercente virtuoso;
  • segnalare tempestivamente alle Forze di polizia di eventuali situazioni di illegalità o di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica anche alla luce delle ricadute positive sul bene della sicurezza stradale, con particolare riferimento a:
    • ogni situazione che possa comportare un ingente afflusso di persone, determinato anche da iniziative di particolare richiamo;
    • ogni circostanza che possa determinare turbative o riflessi negativi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

È necessario, altresì, assicurare ogni fattiva collaborazione con le Forze di polizia, soprattutto in occasione di particolari eventi che presentano accentuati profili di rischio, ovvero in presenza di situazioni sospette o potenzialmente pericolose all’interno o nelle immediate adiacenze degli esercizi.

La collaborazione operosa dei gestori con le Forze di Polizia, che si svolga in un contesto diretto e coordinato dalle Autorità di pubblica sicurezza, sarà valutata per l’accesso alle misure di cui all’art. 3;

  1. incentivare l’impiego per lo svolgimento dei servizi di controllo delle figure previste dalla legge 94/2009, artt. 3, commi 7-13 in particolare nei locali ove si svolgano intrattenimenti autorizzati dal Comune ai sensi degli artt. 68 e 69 TULPS;
  2. individuare un referente della sicurezza per il locale il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato alla Questura di Rieti, all’Arma dei Carabinieri e per conoscenza alla Prefettura. Sarà cura del referente comunicare l’organizzazione di particolari eventi, in cui è previsto o prevedibile un rilevante afflusso di persone che può incidere sull’ordinario svolgimento dell’attività del locale. Gli organi di polizia potranno rivolgersi direttamente al referente per acquisire ogni elemento informativo di rilievo ai fini della prevenzione delle turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica e del contrasto dei reati.

A tal fine, queste tipologie di comunicazioni dovranno essere indirizzate ai seguenti indirizzi: dipps171.00f0@pecps.poliziadistato.it e cpri217100cdo@carabinieri.it

  • segnalare l’organizzazione illegale/abusiva di attività ed eventi non autorizzati o presso falsi circoli privati, compresi i casi di attività occasionali elusive del regime autorizzatorio previsto dalla legge, costituendo esse un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché per la sicurezza dei frequentatori ed altrettante forme di concorrenza sleale a danno degli esercizi regolari.

 

 

 

 

06_08_2025

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